Art. 9.
(Norma transitoria).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, i corsi di cui agli articoli 4 e 5 sono tenuti da medici chirurghi già abilitati a seguito di frequenza di specifici corsi in materia o che hanno esercitato almeno per un quinquennio l'attività di applicazione e di somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.
      2. Le associazioni, le federazioni e le società scientifiche autorizzate alla prima nomina dei componenti della commissione sono: l'Associazione italiana di neuroradiologia, la Federazione italiana ossigeno-ozonoterapia, l'associazione Eumedica ozono e la Società scientifica italiana di ossigeno-ozonoterapia.

 

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